La commissione elettorale comunale è prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nr. 223.
Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal sindaco come presidente e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.
Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati e procede alla revisione semestrale delle liste elettorali.